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Regolamento del Liceo
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Funzionamento
organi collegiali Regolamento
consiglio Istituto Regolamento collegio docenti Regolamento
consigli di classe
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Codice disciplinare
1.
Le sanzioni disciplinari tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti
corretti all’interno della comunità scolastica. Si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia,
sulla base dei criteri di: a)
intenzionalità del comportamento, grado
di negligenza, imprudenza; b)
rilevanza dei doveri violati; c)
grado del danno o del pericolo causato; d)
sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento e ai precedenti
disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti l’infrazione; e)
concorso, nella mancanza, di più
studenti in accordo tra loro; 2.
La responsabilità disciplinare è personale;
nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. 3.
In nessun caso può essere sanzionata,
né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni,
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 4.
In caso di atti o comportamenti, che
violino le norme del codice penale, il Dirigente scolastico, quando sia
tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale
informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato e l’organo
di garanzia. 5.
Gli studenti sono tenuti a frequentare
regolarmente i corsi ed ad assolvere abitualmente agli impegni di studio.
Coloro che contravvengono agli obblighi sottoscritti con il contratto
formativo, nonché ai principi educativi espressi dal POF (piano dell’offerta
formativa) risponderanno con azione motivata alla comunità scolastica: a)
Gli studenti che abitualmente e senza
valido motivo non rispetteranno le
norme relative alla regolamentazione interna degli ingressi e delle
uscite e non daranno notizia scritta delle proprie assenze, dopo preventiva
ammonizione privata ed in classe, nonché sollecita comunicazione agli
esercenti la potestà genitoria, vedranno annotata l’infrazione sia sul
registro di classe che sul libretto personale dello studente. Tale
annotazione concorrerà alla attribuzione del voto di condotta. b)
Gli studenti che in modo ricorrente
e senza giustificato motivo non
usufruiscono del diritto allo studio saranno invitati alla presenza del
Consiglio di classe a formulare proposte formative alternative purché
rispondenti ai principi ispiratori del POF
e delle normative vigenti in materia d’istruzione. Tali proposte, se
approvate dal Consiglio di classe, saranno seguite dal tutor fino alla verifica dell’efficacia
educativa. c)
Coloro i quali, singolarmente o in
gruppo, verbalmente o con atti manifesti ostacoleranno parzialmente o
totalmente la vita democratica della comunità scolastica, risponderanno con i
vincoli di legge esistenti. Per ciò che attiene all’azione formativa si dovrà
ristabilire in qualunque modo il dialogo educativo con i docenti e tutto il
personale scolastico. d)
Per atti di cui all’art. c), ivi
comprese le offese al personale, o comportamenti lesivi della dignità altrui,
lo studente prima di vedersi comminare la sanzione sarà posto in condizione
di avere ampia tutela con testimonianza verbale, scritturale, confronti, ove
richiesti. Il tutto avverrà davanti ad un organo di garanzia che sarà
composto da due rappresentanti per la componente studentesca e da un
rappresentante per le altre componenti della comunità scolastica. e)
Qualora, per colpa grave o dolo,
contravvengano ai regolamenti d’uso e d’accesso agli spazi, ai laboratori e
più in generale alle strutture, ponendo in serio rischio l’incolumità della
propria persona e della stessa comunità scolastica, saranno tenuti alla
rifusione del danno, nonché nei casi di dolo alla restituzione in integro del
bene. Resta fermo l’obbligo per i soggetti di cui sopra dell’inserimento in
progetti che li vedano impegnati nell’analisi per gli atti di cui alla
lettera c), ivi comprese le offese al personale, o comportamenti lesivi della
dignità altrui, lo studente prima di vedersi comminare la sanzione sarà posto
in condizione di avere ampia tutela con testimonianza verbale, scritturale,
confronti, ove richiesti. Il tutto avverrà davanti ad un organo di garanzia
che sarà composto da due rappresentanti per la componente studentesca e da un
rappresentante per ciascuna delle
altre componenti della comunità scolastica. 6.
Il trasferimento dalla scuola, anche in
corso di anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene
deliberato dal Consiglio di Classe in accordo con i genitori, dopo aver
sentito il parere dell’autorità giudiziaria e dei servizi sociali competenti. 7.
Di ogni sanzione, superiore al richiamo
verbale, viene data comunicazione scritta ai genitori, al docente tutor, ai
rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe frequentata
dall’alunno interessato. |
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