Regolamento del Liceo

 

 

 

 

 

 

 

 Premessa

 

 Funzionamento organi collegiali

 

 Regolamento consiglio Istituto

Regolamento collegio docenti

Regolamento collegio docenti

 

 Regolamento consigli di classe

 

 Assemblea e comitato  genitori

 

 Assemblea e comitato  studenti

 

 Norme

 

 Norme comportamentali

 

 Doveri degli studenti

 

 Codice disciplinare

 

 

 

Codice disciplinare

 

1.         Le sanzioni disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, sulla base dei criteri di:

a)     intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;

b)     rilevanza dei doveri violati;

c)     grado del danno o del pericolo causato;

d)     sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento e ai precedenti disciplinari nel corso dei dodici mesi precedenti l’infrazione;

e)     concorso, nella mancanza, di più studenti in accordo tra loro;

2.         La responsabilità disciplinare è personale; nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

3.         In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui  personalità.

4.         In caso di atti o comportamenti, che violino le norme del codice penale, il Dirigente scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato e l’organo di garanzia.

5.         Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed ad assolvere abitualmente agli impegni di studio. Coloro che contravvengono agli obblighi sottoscritti con il contratto formativo, nonché ai principi educativi espressi dal POF (piano dell’offerta formativa) risponderanno con azione motivata alla comunità scolastica:

a)       Gli studenti che abitualmente e senza valido motivo non rispetteranno le  norme relative alla regolamentazione interna degli ingressi e delle uscite e non daranno notizia scritta delle proprie assenze, dopo preventiva ammonizione privata ed in classe, nonché sollecita comunicazione agli esercenti la potestà genitoria, vedranno annotata l’infrazione sia sul registro di classe che sul libretto personale dello studente. Tale annotazione concorrerà alla attribuzione del voto di condotta.

b)       Gli studenti che in modo ricorrente e  senza giustificato motivo non usufruiscono del diritto allo studio saranno invitati alla presenza del Consiglio di classe a formulare proposte formative alternative purché rispondenti ai principi ispiratori del POF  e delle normative vigenti in materia d’istruzione. Tali proposte, se approvate dal Consiglio di classe, saranno seguite dal tutor  fino alla verifica dell’efficacia educativa.

c)       Coloro i quali, singolarmente o in gruppo, verbalmente o con atti manifesti ostacoleranno parzialmente o totalmente la vita democratica della comunità scolastica, risponderanno con i vincoli di legge esistenti. Per ciò che attiene all’azione formativa si dovrà ristabilire in qualunque modo il dialogo educativo con i docenti e tutto il personale scolastico.

d)       Per atti di cui all’art. c), ivi comprese le offese al personale, o comportamenti lesivi della dignità altrui, lo studente prima di vedersi comminare la sanzione sarà posto in condizione di avere ampia tutela con testimonianza verbale, scritturale, confronti, ove richiesti. Il tutto avverrà davanti ad un organo di garanzia che sarà composto da due rappresentanti per la componente studentesca e da un rappresentante per le altre componenti della comunità scolastica.

e)       Qualora, per colpa grave o dolo, contravvengano ai regolamenti d’uso e d’accesso agli spazi, ai laboratori e più in generale alle strutture, ponendo in serio rischio l’incolumità della propria persona e della stessa comunità scolastica, saranno tenuti alla rifusione del danno, nonché nei casi di dolo alla restituzione in integro del bene. Resta fermo l’obbligo per i soggetti di cui sopra dell’inserimento in progetti che li vedano impegnati nell’analisi per gli atti di cui alla lettera c), ivi comprese le offese al personale, o comportamenti lesivi della dignità altrui, lo studente prima di vedersi comminare la sanzione sarà posto in condizione di avere ampia tutela con testimonianza verbale, scritturale, confronti, ove richiesti. Il tutto avverrà davanti ad un organo di garanzia che sarà composto da due rappresentanti per la componente studentesca e da un rappresentante per ciascuna delle  altre componenti della comunità scolastica.

6.         Il trasferimento dalla scuola, anche in corso di anno, per fatti gravissimi, per condanna  penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di Classe in accordo con i genitori, dopo aver sentito il parere dell’autorità giudiziaria e dei servizi sociali competenti.

7.       Di ogni sanzione, superiore al richiamo verbale, viene data comunicazione scritta ai genitori, al docente tutor, ai rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe frequentata dall’alunno interessato.