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Regolamento del Liceo
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Funzionamento
organi collegiali Regolamento
consiglio Istituto Regolamento collegio docenti Regolamento
consigli di classe
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Assemblee
e Comitato dei genitori Le
assemblee dei genitori di classe e d’Istituto sono regolate dall’art. 15 del
T.U. 16/4/1994 n.297. La data e l’orario di svolgimento sono preventivamente
concordati con il Dirigente scolastico. Alle assemblee dei genitori, di
classe e d’Istituto possono partecipare con il diritto di parola il Dirigente
scolastico e gli insegnanti delle classi e dell’Istituto. Quando la
segreteria dell’assemblea ne faccia richiesta su temi specifici, la scuola
assicura la presenza del Dirigente scolastico o di un suo delegato alle
assemblee di Istituto dei genitori. Gli organismi
rappresentativi dei genitori, d’intesa con le altre componenti della scuola,
possono indire un massimo di due assemblee d’Istituto all’anno, eventualmente
aperte all’intervento degli esterni durante l’orario scolastico. Il Comitato dei
genitori, costituito dai genitori eletti rappresentanti di classe o membri
del Consiglio d’Istituto, č il momento di raccordo organizzativo e funzionale
fra la componente dei genitori e gli organismi della scuola (Consigli di
classe, Consiglio d’Istituto, Collegio dei docenti). I lavori del
Comitato sono coordinati da una segretaria eletta annualmente tra i membri
del Comitato stesso. Le riunioni del
Comitato dei genitori si tengono nella scuola e sono aperte alla
partecipazione, senza diritto di voto, degli altri genitori, degli studenti,
dei docenti e del personale ausiliario della scuola. |
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